Cari Centri, cavalieri, Tecnici ,
Ecco l’ultimora per la gestione del contagio COVID 19
Anche noi approviamo quanto emanato dalla Federazione Italiana SPort Equestri che qui condividiamo AL LINK : https://www.fise.it/federazione/news-la-federazione/archivio-news-la-federazione/15035-emergenza-coronavirus-presa-di-posizione-della-fise.html
e Annunciamo:
DATA LA MANCATA COMPRENSIONE DELLA NORMA E LE CONTINUE DOMANDE SE SIA POSSIBILE RECARSI IN MANEGGIO LA RISPOSTA E’
NO
La risposta è negativa, la normativa è volta a evitare gli spostamenti limitandoli a situazioni particolari o eccezionali:
- situazioni di necessità indifferibili,anche queste preferibilmente certificate da un veterinario.
TUTTI I SETTORI EQUESTRI degli ENTI comprendono la voglia di stare con l’amato cavallo, ma adesso abbiamo priorità nazionali più importanti che impongono la sospensione dell’attività presso i centri sportivi con la valutazione della completa chiusura degli impianti.
La facoltà concessa di potersi recare dal proprio cavallo per situazioni di comprovata necessità indifferibile è una facoltà della quale non bisogna abusare e non significa poter andare a muovere il cavallo alla corda, a mano o montato.
La reale necessità indifferibile dovrà essere comprovata da certificato medico veterinario. Per la movimentazione quotidiana dovrete appoggiarvi alle competenza dei gestori dei vostri maneggi.
POTETE SCARICARE IL PDF DA ESPORRE PRESSO IL CENTRO QUI DI SEGUITO:
COMUNICATO DELLE 17 DEL 11-03-2020
I Consiglieri
Alvaro Casati, Giuseppe Bicocchi, Ettore Artioli, Grazia Basano Rebagliati, Nicola Boscarelli, Eleonora Di Giuseppe, Vincenzo Gigli, Giuseppe D’Onofrio, Stefano Busi, Luca D’Oria
Grazie all’intervento della Federazione e del Presidente Marco di Paola , è stata ufficialmente confermata dal Governo la disposizione che interessa i proprietari, i detentori, gli affidatari dei cavalli presso i maneggi.
LE FIGURE SOPRA INTERESSATE, POSSONO RECARSI DAL PROPRIO DOMICILIO AL MANEGGIO SOLO ED UNICAMENTE PER PROVVEDERE ALLE CURE E ALLA SALUTE DEL CAVALLO QUALE ESIGENZA INDIFFERIBILE.
A TAL PROPOSITO, si invitano tutti a valutare con serietà e senso di responsabilità , caso per caso, confrontandosi con il Presidente del proprio centro o il proprio istruttore, trainer, tecnico , sell’effettiva esigenza INDIFFERIBILE che legittima lo spostamento SENZA ABUSARE DI QUESTA FACOLTA’, poichè passibile di GRAVI SANZIONI PENALI ED AMMINISTRATIVE. Tutte le Forze dell’Ordine potranno verificare la sussistenza dell’esigenza INDIFFERIBILE.
Nel caso in cui i proprietari dei cavalli mettano in difficoltà i Presidenti e o i gestori che intendono far rispettare la norma,consigliamo di autodenunciare alle autorità questa impossibilità e chiudere il centro vietando qualunque ingresso. I centri ippici sono gestiti da persone e personale competente ai quali, i proprietari possono far gestire i loro cavalli, come lo è stato prima di questo Decreto.
ISHA/OPES EQUITAZIONE mette a disposizione un vademecum che potete stampare e esporre presso il vostro centro scaricabile qui:
COMUNICATO AI CENTRI, TECNICI,CAVALIERI
Continua a leggere, di seguito trovi domande e risposte…..
il 09/03/2020 è stato siglato il nuovo DPCM per il contenimento del Coronavirus entrato in operativo la mattina 10/03/2020.
Qui di seguito andiamo a riportare quanto indicato nel Decreto che a differenza del precedente del 8 marzo si estende su tutto il territorio Italiano:
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonche’ i Ministri dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’universita’ e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport e per gli affari regionali e le autonomie, nonche’ sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;
Decreta:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale.
2. Sull’intero territorio nazionale e’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. (art. 655 codice penale : Integra il reato di adunata sediziosa la condotta di chi prenda parte ad una riunione o ad un assembramento di dieci o più persone .Non è dunque il dato numerico che rende tale un assembramento di persone ma, piuttosto, la rischiosità delle operazioni in rapporto dalle persone presenti nell’area)
(Dispositivo dell’art. 650 Codice penale ,Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità (1) per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene (2), è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [337, 338, 389, 509] (3), con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro)
d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; (All’art. 2 della legge 91/81 sono definiti professionisti “ gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI, per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica, es. atleti calciatori serie A -B -C -ecc”..resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali ( CIO -FEI ecc.), all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico ( solo ed esclusivamente per i professionisti sopra menzionati); in tutti tali casi, le associazioni e le societa’ sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attivita’ motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».Si intende, passeggiata al parco, corsa podistica, bici in posti dove non c’è assembramento e si possano mantenere le distanze con persone non familiari, ovvero che non vivono presso la stessa abitazione.
Per quanto riguarda gli Sport equestri, grazie all’intervento della FISE con il Governo, si concede gli spostamenti ( con apposita autocertificazione , clicca QUI dichiarazione_spostamento (1) per scaricare il pdf)
Posso fare lezioni?
Tutte le attività sono sospese, il nuovo decreto del 09/03/2020 integra quello precedente estendendo il divieto delle zone rosse a tutta Italia. Pertanto non sono consentiti lezioni, allenamenti ecc. ( vedi DPCR 08/03/2020 CLICCA QUI DPCM_20200308.pdf.pdf (1)
1.Chi può accedere al centro ?
Possono accedere presso il centro ippico i groom ( per lavoro con autocerficazione) il Presidente ( con autocertificazione) il personale di servizio ( con autocertificazione) I proprietari dei cavalli (con autocertificazione) solo per il movimento quotidiano degli stessi, garantendo il benessere animale e per il solo tempo necessario, qualora presso il centro di non vi sia possibilità da parte del gestore del maneggio di garantire la movimentazione.
2. I proprietari dei cavalli, possono montarli?
Per movimento del cavallo si intende sia in sella che da terra, quindi SI, possono montarli evitando aggromeramenti di persone, ovvero limitare le entrate facendo dei piani limitativi ad orari . Non c’è un numero preciso che definisce gli aggromeramenti, ma vige il buon senso, tenendo conto che è difficile garantire il metro di distanza tra i soggetti. Consigliamo che l’accesso al centro ippico non sia più di tre persone per volta.
3.Può montare il cavallo altra persona non proprietaria?
Dato che , il DECRETO cita, la movimentazione per il benessere animale, se delegato dal proprietario potrà accudirlo altra persona, ma si intende una sola persona per cavallo. Chi è adibito alla movimentazione non potrà accedere con amici, parenti ecc…
4 .Si può andare in passeggiata?
Il gestore del Centro non può obbligare nessuno, se il proprietario vuole uscire in passeggiata con il suo cavallo, potrà farlo a suo rischio e pericolo. Ricordo che le assicurazioni sono sospese.
5. Quali sono i rischi in caso di incidente durante la movimentazione del cavallo o l’accesso al centro?
Non si ha copertura assicurativa, ecco perchè contenere anche gli accessi che rimangono a rischio e pericolo del centro. Il Decreto per il contenimento del virus COVID 19 è stato messo in atto per evitare la divulgazione e non accalcare gli ospedali e i centri di soccorso. In caso di incidente, tutte le attività ospedaliere al momento sono impegnate per la gestione dell’emergenza e pertanto un soccorso differente può passare in secondo livello.
6.La club House o il Bar della Scuderia solo per i soci può rimanere aperta?
ASSOLUTAMENTE NO. Le attività connesse a quella sportiva per un’associazione , sono legate all’attività primaria che è quindi quella sportiva. Pertanto non potendo accedere se non nei casi sopra descritti ( domanda 2) e solo per il tempo necessario alla movimentazione del cavallo, non possono assolutamente creare aggromerati di persone, ne al chiuso ne all’aperto.
7. POSSO FARE UNA COMPETIZIONE SOCIALE?
ASSOLUTAMENTE NO. Sono vietati ogni tipo di evento sia al chiuso che all’aperto.
8. Cosa rischio come Gestore del Centro nel caso in cui non mi attengo alle Disposizioni del Decreto?
La chiusura dell’attività da parte delle forze dell’ordine. Denuncia Penale art. 650 (l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro)
9. Se il proprietario del cavallo esce in passeggiata rischio io come Centro?
(Vedi domanda 4) No, rischia il proprietario del cavallo in caso di fermo da parte delle forze dell’ordine, dato che ha firmato sull’autocertificazione :”Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui all’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’9 marzo 2020, nonché delle sanzioni previste dall’art. 4, c. 1, dello stesso decreto in caso di inottemperanza (art. 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);⮚ Di ritenere in buona fede che lo spostamento sia dovuto a “situazioni di necessità”;
10. Se si ha un contratto di fida o mezza fida chi può accudire il cavallo?
Come dice la parola stessa” fida”, vuol dire che il cavallo è affidato ad un terzo che non è proprietario, quindi è come se fosse delegato ( bisogna avere il contratto di fida o delega del proprietario) se è “mezza fida” quindi a metà con il proprietario, potranno ragionevolmente dividersi gli orari.
Se avete altre domande, potete scrivere a info@isha-italia.it
I.S.H.A/OPES SETTORE EQUITAZIONE, consiglia di attenersi il più possibile al decreto attuando il buon senso per aiutare tutta la nostra Nazione a contenere il problema. Non dovete pensare solo alle sanzioni, ma a contenere la diffusione del virus. E’ un grande sforzo per tutti , ma se tutti facciamo qualcosa, magari tra 15 giorni la diffusione del virus sarà rallentata. Se invece, ognuno continua ad agire nella normalità, la propagazione creerà ben più difficoltà che i soli 15 giorni.
Grazie a tutti